Esercizio di vicinato – Cessazione definitiva
Tipologia
ESERCIZIO DI VICINATO – CESSAZIONE DEFINITIVA
Descrizione
L.R. 62/2018 (Codice del Commercio)
Art. 95 – Cessazione dell’attività
La cessazione definitiva di un’attiva di commercio in sede fissa è soggetta a comunicazione al Comune entro 60 giorni dalla data di cessazione.
La data di cessazione che viene indicata è da considerarsi come primo giorno di chiusura effettiva dell’attività.
La comunicazione è richiesta solo in caso di cessazione definitiva dell’attività e non nei casi di cessazione per trasferimento in proprietà o gestione.
Natura del procedimento
ENDOPROCEDIMENTI di NATURA: S.C.I.A.
Adempimenti
La Comunicazione è compilabile esclusivamente sul portale regionale STAR nella voce “47.10.0R – Esercizio di vicinato – Cessazione”.
Per la cessazione dell’attività sarà necessario indicare il n° di protocollo e la data relativi alla presentazione della SCIA di inizio attività di riferimento ovvero il n° e la data di rilascio dell’autorizzazione posseduta.
Costi
la pratica non comporta oneri
Ultimo aggiornamento
21 Maggio 2024, 14:56