Esercizio di vicinato – Cessazione definitiva

Tipologia

ESERCIZIO DI VICINATO – CESSAZIONE DEFINITIVA

 

Descrizione

L.R. 62/2018 (Codice del Commercio)

Art. 95 – Cessazione dell’attività

La cessazione definitiva di un’attiva di commercio in sede fissa è soggetta a comunicazione al Comune entro 60 giorni dalla data di cessazione.

La data di cessazione che viene indicata è da considerarsi come primo giorno di chiusura effettiva dell’attività.

La comunicazione è richiesta solo in caso di cessazione definitiva dell’attività e non nei casi di cessazione per trasferimento in proprietà o gestione.

 

Natura del procedimento

ENDOPROCEDIMENTI di NATURA: S.C.I.A.

 

Adempimenti

La Comunicazione è compilabile esclusivamente sul portale regionale STAR nella voce “47.10.0R – Esercizio di vicinato – Cessazione”.

Per la cessazione dell’attività sarà necessario indicare il n° di protocollo e la data relativi alla presentazione della SCIA di inizio attività di riferimento ovvero il n°  e la data di rilascio dell’autorizzazione posseduta.

 

Costi

la pratica non comporta oneri

Ultimo aggiornamento

21 Maggio 2024, 14:56