Apparecchi Automatici
- Apparecchi automatici – Avvio
- Apparecchi automatici – Subingresso
- Apparecchi automatici – Cessazione definitiva
- Apparecchi automatici – Variazioni Soggettive
Descrizione
Legge regionale 62/2018 (Codice del Commercio)
Capo IX – Forme speciali di commercio al dettaglio
Art. 74 – Distributori automatici
1. L’attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della L.241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.
2. Il soggetto che presenta la SCIA ai sensi del comma 1, invia semestralmente al SUAP che ha ricevuto la SCIA per l’avvio dell’attività, un elenco contenente le nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi, con l’indicazione della collocazione dei distributori.
3. L’attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.
Nel caso di cui al comma 3 anche il locale dovrà soddisfare i medesimi requisiti di quelli per i normali esercizi (destinazione d’uso e agibilità ma anche quelli igienico-sanitari).
Ultimo aggiornamento
9 Maggio 2024, 15:53