Commercio stampa quotidiana e periodica
- Commercio stampa quotidiana e periodica – Avvio
- Commercio stampa quotidiana e periodica – Subingresso
- Commercio stampa quotidiana e periodica – Cessazione
- Commercio stampa quotidiana e periodica – Variazioni soggettive
Descrizione
Punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica
Per punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica si intendono, ai sensi dell’Art. 28 comma 1 lettera “a” della Legge Regionale 62/2018 (Codice Regionale del Commercio), gli esercizi che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici, nonché gli esercizi già autorizzati, in vigenza dell’articolo 14 della L. 416/1981.
La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, a norma dell’articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108.
L’attività può avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni.
Punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica
Per punti vendita non esclusivi si intendono gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, possono vendere solo quotidiani, solo periodici o entrambe le tipologie di prodotti editoriali, nonché gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’articolo 1 della Legge 108/1999 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) e ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.
Possono esercitare l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, a condizione che l’attività si svolga nell’ambito degli stessi locali:
- le rivendite di generi di monopolio
- gli impianti di distribuzione di carburanti
- i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie
- le medie e le grandi strutture di vendita
- gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati
- gli esercizi a prevalente (in base al volume di affari) specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.
I titoli abilitativi per l’esercizio di un punto vendita non esclusivo non possono essere ceduti separatamente dai titoli abilitativi per l’esercizio delle attività di vendita della stampa.
L’attività può essere esercitata, anche stagionalmente, da esercizi commerciali diversi da quelli sopra elencati, qualora nel territorio del Comune, o in una frazione di esso, non esistano punti vendita della stampa quotidiana e periodica.
Il Comune può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare le disposizioni assunte con l’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 4-bis, comma 3, del D.Lgs. 170/2001.
I punti vendita assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 8, comma 1, della L. 198/2016 e dell’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 170/2001.
Normativa
Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 – Codice del Commercio.
D.Lgs. 170/2001 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica)
Ultimo aggiornamento
9 Maggio 2024, 15:48