Piercing

 

Descrizione

Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura. E’ vietato l’esercizio dell’attività di estetica e di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio. E’ vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, E’ comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing, ai minori di anni quattordici. L’esecuzione di piercing del padiglione auricolare ai minori di anni quattordici non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore.
Le attività di tatuaggio e piercing sono disciplinate dalla Legge Regionale 28/2004, come modificata dalla L.R. 38/2013, e dal relativo regolamento attuativo approvato con D.P.G.R. 40/R/2006,

 

Normativa

Legge 04.01.1990 n.1 – Disciplina dell’attività di estetista.

Legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 – Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.

Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R – Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Ultimo aggiornamento

2 Maggio 2024, 16:08