Estetisti

 

Descrizione

L’attività di Estetista comprende tutti i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, allo scopo di mantenerne e proteggerne l’aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l’eliminazione e l’attenuazione di inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta sia mediante tecniche manuali, sia mediante l’utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, le cui caratteristiche tecnico dinamiche ed i meccanismi di regolazione, sono disciplinati dalla specifica normativa vigente in materia.

Sono esclusi:

  • l’utilizzo dei dispositivi Hyaluron pen e Needling, in quanto non riconducibili a nessun apparecchio elencato nel D.M. 206 del 2016;
  • ogni altro tipo di trattamento che non si limiti alla superficie del corpo (come indicato nella Legge 4 gennaio 1990, n.1) e che interessi anche il derma;
  • le prestazioni con finalità di carattere terapeutico, esercitabili solo da professionisti iscritti in appositi albi medici;
  • le cosiddette “Discipline del benessere bio-naturali”, disciplinate dalla Legge Regionale Toscana 2/2005.

E’ vietato l’esercizio dell’attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

 

 

Normativa

Legge 04.01.1990 n.1 – Disciplina dell’attività di estetista.

Legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 – Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.

Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R – Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Ultimo aggiornamento

2 Maggio 2024, 16:07