Vendita per corrispondenza, tv, altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio online

 

Descrizione

Si tratta di una delle forme speciali di vendita al dettaglio che si effettua per corrispondenza, tramite televisione, in via telematica (on line) e con altri sistemi di comunicazione, nel settore alimentare e non alimentare.

In caso di attivazione del settore alimentare è sempre necessario presentare al SUAP, prima dell’inizio dell’attività, anche la Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004).

 

Art. 75 LR 62/2018 –  Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico
1. L’esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e tutte le operazioni commerciali svolte online e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) sono soggette a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis , da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività. La SCIA non è richiesta qualora la forma speciale di vendita sia accessoria ad altra attività di vendita della medesima tipologia.
2. Ai fini della tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza si applicano le disposizioni di cui al (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ).
3. È vietato l’invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.
4. Sono vietate le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico.

 

Normativa

Ultimo aggiornamento

9 Maggio 2024, 16:05