MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
Descrizione
Si tratta dell’attività di commercio al dettaglio, svolta in locali con destinazione d’uso commerciale , con una superficie destinata alla vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e compresa tra mq 301 e 1.500
Per vendita al dettaglio, si intende l’attività svolta da chi, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e li rivende, su area privata in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
Per superficie di vendita si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova, casse e simili e le aree di esposizione della merce se accessibili alla clientela, anche se poste oltre le casse, purché collegate funzionalmente e direttamente all’unità immobiliare dell’esercizio stesso, compresi gli interrati ed i soppalchi rispondenti alle norme del vigente Regolamento Edilizio relative alle destinazioni d’uso commerciali. Non costituisce superficie di vendita l’area scoperta, adiacente all’esercizio, purché con superficie non superiore al 20% della superficie di vendita, nonché la superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse.
L’autorizzazione che è possibile richiedere, e ottenere se ve ne sono le condizioni, è distinta fra settore alimentare e non alimentare.
Le medie strutture di vendita possono essere insediate solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui all’articolo 99, comma 1, lettera c), della L.R. 65/2014 .
L‘esercizio congiunto, nello stesso locale, dell’attività di vendita all’ingrosso (cioè all’attività di acquisto di merci e di rivendita ad altri commercianti od utilizzatori in grande) e di vendita al dettaglio, è soggetto al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dal regolamento comunale. Per l’individuazione del regime abilitativo e per l’applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, si rimanda alle quantificazioni contenute nell’art. 26, commi 4, 5 e 6, del vigente codice regionale del commercio
Normativa
Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 – Codice del Commercio
Ultimo aggiornamento
8 Maggio 2024, 12:37