Procedimento Automatizzato (Scia)

Il procedimento Automatizzato (artt. 5 e 6 del dpr. 160/2010)

L’art. 5 del Dpr 160/2010 prevede che nei casi in cui gli interventi relativi a realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi e ad attività di impresa sono soggette alla disciplina della SCIA, la segnalazione deve essere presentata al SUAP.

La segnalazione deve essere corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette, sempre in via telematica, la segnalazione ed i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità di quanto previsto nell’Allegato tecnico di cui all’articolo 12, commi 5 e 6 del Dpr 160/2010 (la trasmissione agli enti avviene in cooperazione applicativa, ove questa sia attiva, ovvero, nelle more della definizione degli accordi di servizio tramite PEC).

A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l’intervento o l’attività.
Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste di integrazione.
Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge, la ricevuta costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell’amministrazione, sempreché l’Amministrazione non intervenga con sospensione od interruzione dei termini nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all’articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell’istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Pertanto il soggetto interessato, o chi per lui (dotato di procura speciale), può accedere al portale telematico STAR per monitorare costantemente il procedimento attivato, avendo altresì la possibilità di interagire con il SUAP trasmettendo le eventuali integrazioni richieste.

Ultimo aggiornamento

19 Novembre 2024, 15:54