Commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante – Subingresso
Descrizione
1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP competente per territorio, salvo quanto previsto all’articolo 93.
3. Fatta eccezione per le attività svolte su aree pubbliche, qualora, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo effettui contestualmente un nuovo trasferimento della gestione dell’attività, ad altro soggetto o al medesimo, non è tenuto a reintestarsi preliminarmente il titolo, ma la comunicazione di cui al comma 2 viene effettuata direttamente dal subentrante.
4. La comunicazione di cui al comma 2 non è richiesta qualora, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo intenda cessare l’attività, dovendosi in tal caso presentare solo la comunicazione di cui all’articolo 95.
5. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell’attività, essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 e, ove richiesti, di quelli di cui all’articolo 12 e impegna rsi al mantenimento dei livelli occupazionali e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi di cui all’articolo 3, comma 1.
6. La comunicazione di cui al comma 2 è presentata al SUAP competente per territorio, prima dell’effettivo avvio dell’attività da parte del subentrante e comunque entro un anno dalla morte del titolare :
a) Abrogata.
b) Abrogata.
7. In caso di subingresso per causa di morte la comunicazione è presentata dall’erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall’articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, oppure abbiano costituito una società.
8. Nei casi di cui al comma 7, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l’attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all’articolo 12, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
Tipologia
Commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante – SUBINGRESSO
Natura del procedimento
ENDOPROCEDIMENTI di NATURA: S.C.I.A.
Requisiti soggettivi del richiedente (per maggiori Info clicca qui)
Requisiti soggettivi di onorabilità (art. 11 del Codice del Commercio L.R. 62/2018)
In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare.e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (es. altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi) .
Requisiti soggettivi professionali (art. 12 del Codice del Commercio L.R. 62/2018)
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari:
Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
Adempimenti
La S.C.I.A. è compilabile esclusivamente sul portale regionale STAR nella voce “47.82.01R – Commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante – Subingresso”
Si ricorda che nel quadro specifico della Scia su Star occorre indicare il n° di protocollo e la data relativi alla presentazione della SCIA di inizio attività di riferimento ovvero il n° e la data di rilascio dell’autorizzazione del cedente.
Costi
30 € Diritti Suap – 20 € Oneri Asl (solo in caso di attività alimentare)
L`importo potrà essere versato secondo le modalità indicate nella sezione PAGAMENTI della HomePage.
Documentazione da allegare
atto di subingresso regolarmente registrato | |
Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria Suap | |
Attestazione di avvenuto pagamento degli oneri Asl (qualora dovuti) | |
Modello di procura per l’invio e/o la firma (con allegato il documento di identità del richiedente) | scarica file |
Atto costitutivo e statuto (in caso di società) | |
Dichiarazione di possesso dei requisiti morali di altri soci | reperibile direttamente sul portale STAR |
Dichiarazione di possesso dei requisiti morali e professionali del preposto alla vendita | reperibile direttamente sul portale STAR |
Ultimo aggiornamento
21 Maggio 2024, 15:03