Strutture ricettive all’aperto – Sospensione
Tipologia
Strutture ricettive all’aperto (campeggi, villaggi turistici, parchi vacanza, aree di sosta, marina resort) – sospensione
Natura del procedimento
ENDOPROCEDIMENTI di NATURA: S.C.I.A.
Adempimenti
La sospensione delle attività di cui al presente capo per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.
L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.
La S.C.I.A. è compilabile esclusivamente sul portale regionale STAR nella voce “55.30.31R – Strutture ricettive all’aperto (campeggi, villaggi turistici, parchi vacanza, aree di sosta, marina resort) – Sospensione”.
Per la sospensione dell’attività sarà necessario indicare il n° di protocollo e la data con la quale è stata presentata la SCIA di inizio attività di riferimento.
Costi
non ci sono oneri per questa pratica
Ultimo aggiornamento
14 Maggio 2024, 16:54