Case per ferie

 

Descrizione

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Le case per ferie ospitano esclusivamente le categorie di persone indicate nella SCIA.

3. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l’attività può essere esercitata:

a) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell’attività associativa e relativi accompagnatori;

b) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell’attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici, enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso comune affiliazione a soggetti terzi privi della finalità di lucro;

c) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell’attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici, enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso atto convenzionale.

4. Il titolare e il gestore delle case per ferie possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’articolo 83 del d.lgs.159/2011.

 

 

Normativa

Testo unico del sistema turistico regionale n. 86 del 20/12/2016

Regolamento Regionale n. 47/r del 2018

 

Ultimo aggiornamento

15 Maggio 2024, 13:27