Esercizi di somministrazione ai sensi dell’art. 53 L.R. 62/2018
- Esercizi di somministrazione art. 53 – Avvio
- Esercizi di somministrazione art. 53 – Variazione superficie (ampliamento)
- Esercizi di somministrazione art. 53 – Subingresso
- Esercizi di somministrazione art. 53 – Riduzione superficie di somministrazione
- Esercizi di somministrazione art. 53 – Cessazione definitiva
Descrizione
Art. 53 – Attività non soggette a requisiti comunali – Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
1. Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all’articolo 49 le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di:
1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
2) sale da ballo, sale da gioco, locali notturni;
3) stabilimenti balneari, impianti sportivi;
4) cinema, teatri, librerie, gallerie d’arte;
5) alberghi con ristorante.
5 bis) all’interno di quartieri fieristici o di spazi fieristici;
b) all’interno delle aree di servizio di impianti di distribuzione di carburanti;
c) all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
c bis) sui mezzi di trasporto pubblico ;
d) negli empori polifunzionali di cui all’articolo 25;
e) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all’articolo 2 del d.p.r. 235/2001 ;
f) nelle mense e nei bar aziendali;
g) al domicilio del consumatore;
h) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
i) esercitate in via diretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti e di coloro che sono autorizzati a fruire del servizio;
j) negli istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera f), dello stesso d.lgs. 42/2004 .
2. L’attività congiunta di cui al comma 1, lettera a), si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.
3. Le attività di cui al comma 1, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera h), sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.
4. Le attività di cui al comma 1, lettera h), sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
Normativa
Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 – Codice del Commercio.
Ultimo aggiornamento
9 Maggio 2024, 16:36