Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

 

Descrizione

Per attività di somministrazione si intende la vendita al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione (che tuttavia può essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico) per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell’esercizio.

Per superficie di somministrazione si intende l’area appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture, se accessibile alla clientela. Non costituisce superficie di somministrazione l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.

Per impianti e attrezzature di somministrazione si intendono tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici aperte al pubblico, come sopra definiti.

Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.

 

Normativa

Circolare di attuazione D.lgs n. 59 del 26/03/2010
Circolare Min. 3642/C-15/04/2011-Titoli di studio
Codice del Commercio – L.R.Toscana 23.11.2018 n. 62 (entrato in vigore il 13.12.2018)
DM 564/1992 Sorvegliabilità
Reg.(CE) n. 852/2004 Igiene degli alimenti
Reg.to esecuzione T.U.L.P.S. R.D. 6.5.1940 n. 635
T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931 n. 773)

Ultimo aggiornamento

8 Maggio 2024, 10:39