Vendite sottocosto
DEFINIZIONE VENDITA SOTTOCOSTO (art. 15 comma 7 D. Lgs. 114/98)
Si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati
CONDIZIONI E MODALITA’ PER EFFETTUARE LE VENDITE SOTTOCOSTO
1. deve essere comunicata al Comune dove è ubicato l’esercizio almeno 10 giorni prima dell’inizio della vendita sottocosto
2. ogni vendita sottocosto non può avere durata superiore a 10 giorni
3. ogni esercizio può effettuare vendite sottocosto solamente tre volte nel corso di un anno
4. il numero delle referenze (ovvero dei prodotti) oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta
5. non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni dalla precedente, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno.
CONDIZIONI GENERALI
1. Ai fini del computo del numero di giorni indicati,sono da escludersi i giorni di chiusura dell’esercizio commerciale (domeniche, festività, mezze giornate di chiusura infrasettimanale)
2. Nel caso in cui la vendita sottocosto riguardi più esercizi commerciali ubicati nel medesimo Comune della stessa Azienda, è ammessa una sola comunicazione con l’indicazione dell’ubicazione di ogni singolo esercizio; è inteso che tutti gli altri elementi dovranno essere specificati per ogni singolo esercizio (referenze, durata, ecc.)
APPLICABILITA’ DELLA NORMATIVA – D.P.R. 218/2001
Le vendite sottocosto rientrano nelle vendite straordinarie effettuate dall’esercente dettagliante
La normativa sul sottocosto non si applica agli esercenti il commercio su aree pubbliche e agli esercenti il commercio all’ingrosso
Non si applica altresì a chi esercita le forme speciali di vendita quali: spacci interni, vendita per corrispondenza, su catalogo, televisione o altri sistemi di comunicazione, vendita tramite internet, vendita presso il domicilio dei consumatori e vendita tramite apparecchi automatici.
DIVIETO DI EFFETTUARE LE VENDITE SOTTOCOSTO
Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 218/2001, E’ VIETATA la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 50% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l’esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza. Per “gruppo” si intende una pluralità di imprese commerciali, controllate da una società o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, ovvero all’interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo. Sono vietati gli annunci ed i messaggi pubblicitari, effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni non consentite dal D.P.R. 218/2001.
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AL CONSUMATORE
Ai fini della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le vendite sottocosto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
1. Specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all’esterno o all’interno del locale di vendita, recante l’indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ogni referenza e del periodo temporale della vendita.
2. Inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all’interno dell’esercizio commerciale. Nel caso dell’impossibilità di rispettare, per l’intero periodo annunciato, le condizioni di cui al punto 1, è obbligatorio rendere immediatamente pubblica la fine anticipata dell’offerta (es. in caso di esaurimento della merce in sottocosto), utilizzando i medesimi mezzi di comunicazione. Nel caso in cui siano stati utilizzati messaggi pubblicitari su organi di informazione o mediante depliantes fatti pervenire presso il domicilio dei consumatori e sussistano oggettive difficoltà ad avvisare “con tempestività” il consumatore mediante i medesimi strumenti, è possibile considerare detto obbligo assolto purchè si proceda alla pubblicizzazione in modo ben visibile sia all’interno che all’esterno dell’esercizio dei prodotti esauriti.
Le disposizioni del D.P.R. 218/2001 non si applicano alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché alle vendite disposte dall’autorità giudiziaria nell’ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare. Al fine di garantire la tutela del consumatore ed agevolare l’attività di controllo, alla comunicazione va allegato l’elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto o copia del messaggio pubblicitario.
SANZIONI Si rammenta che in caso di violazioni alle disposizioni contenute nelle pagine precedenti (art.1, commi 2,4,5 e 6 e art.3, commi 1 e 2 del D.P.R. 218- /2001) si applicano le disposizioni previste dall’art.22 della L.P. 4/2000, ovvero l’applicazione delle SANZIONI amministrative che prevedono il PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA € 516,46 A € 3.098,74. Si precisa che in caso di particolare gravità o recidiva può essere predisposta la chiusura dell’esercizio (max 20 giorni) quale sanzione amministrativa accessoria.
Adempimenti
PRESENTARE LA PRATICA ESCLUSIVAMENTE SUL PORTALE STAR:
Tramite la sezione “adempimenti tecnici e amministrativi” della tipologia di esercizio di riferimento (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita) e selezionare l’endoprocedimento GEN-01, allegando il modulo vendite sottocosto.
Modulistica
Descrizione | |
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Prospetto per elenco prodotti in vendita sottocosto | scarica file |
Ultimo aggiornamento
21 Marzo 2024, 16:03