Nuova normativa in materia di turismo. Obbligo di adeguamento

Data:
21 Dicembre 2018

Con D.P.G.R. 7 agosto 2018 n. 47/R è stato approvato il regolamento di attuazione della L.R. 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) e con l’entrata in vigore di tale regolamento (l’11 agosto scorso) è stata definitivamente abrogata la vecchia normativa sul turismo (Legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 23 aprile 2001 n. 18/R).

La nuova normativa (legge e regolamento) introduce molte novità in materia turistica che riguardano la distribuzione delle funzioni fra i vari enti, la programmazione delle attività, la promozione turistica, le imprese turistiche, le locazioni turistiche, gli stabilimenti balneari, le agenzie di viaggio e le professioni turistiche.

Molte novità riguardano le imprese turistiche e gli stabilimenti balneari. Al riguardo invio ai titolari di determinate categorie di imprese turistiche in essere nel territorio comunale copia della L.R. 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) e copia del D.P.G.R. 7.8.2018 n. 47/R (Regolamento di attuazione) invitando gli stessi a verificare con la massima attenzione i requisiti minimi e obbligatori richiesti per le varie attività dalle nuove norme.

In particolare ritengo opportuno evidenziare che i titolari delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari dovranno:

– fornire informazioni sull’accessibilità da parte delle persone disabili secondo lo schema riportato nell’allegato A del regolamento regionale (art. 2, comma 1, del regolamento regionale);

– adeguare i siti web delle proprie attività a quanto previsto dall’allegato A del regolamento regionale (art. 2, comma 2, del regolamento regionale); tale adeguamento dovrà essere realizzato entro il 10 febbraio 2019 (art. 64, comma 3, del regolamento regionale);

– riportare sul materiale cartaceo delle proprie attività il link alla piattaforma telematica messa a disposizione dalla Giunta regionale (art. 2, comma 2, del regolamento regionale); tale adempimento dovrà essere realizzato con riferimento all’anno 2019 (art. 64, comma 3, del regolamento regionale);

– adeguare le proprie attività ai requisiti minimi ed obbligatori previsti dalle nuove norme entro il 31 marzo 2019 (art. 64, comma 4, del regolamento regionale).

In ordine a quest’ultimo obbligo invito gli interessati a prestare la massima attenzione alle nuove norme ed in particolare agli articoli di seguito indicati:

– titolari di alberghi: artt. 18 e 33 della legge regionale, artt. 20 e seguenti del regolamento regionale;

– titolari di r.t.a.: artt. 19 e 33 della legge regionale, artt. 20 e seguenti del regolamento regionale;

– titolari di campeggi: art. 24 della legge regionale, artt. 29 e seguenti del regolamento regionale;

– titolari di villaggi turistici: art. 25 della legge regionale, artt. 29 e seguenti del regolamento regionale;

– titolari di stabilimenti balneari: art. 75 della legge regionale, artt. 52 e seguenti del regolamento regionale.

Ultimo aggiornamento

31 Maggio 2024, 13:27