{"id":534,"date":"2024-03-21T15:43:58","date_gmt":"2024-03-21T14:43:58","guid":{"rendered":"https:\/\/suap.comune.cecina.li.it\/?page_id=534"},"modified":"2024-03-21T16:03:56","modified_gmt":"2024-03-21T15:03:56","slug":"vendite-sottocosto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/suap.comune.cecina.li.it\/?page_id=534","title":{"rendered":"Vendite sottocosto"},"content":{"rendered":"<p><strong>DEFINIZIONE VENDITA SOTTOCOSTO<\/strong>\u00a0(art. 15 comma 7 D. Lgs. 114\/98)<br \/>\nSi intende la vendita al pubblico di uno o pi\u00f9 prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell\u2019imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purch\u00e8 documentati<\/p>\n<p><strong>CONDIZIONI E MODALITA\u2019 PER EFFETTUARE LE VENDITE SOTTOCOSTO<\/strong><br \/>\n1. deve essere comunicata al Comune dove \u00e8 ubicato l\u2019esercizio almeno 10 giorni prima dell\u2019inizio della vendita sottocosto<br \/>\n2. ogni vendita sottocosto non pu\u00f2 avere durata superiore a 10 giorni<br \/>\n3. ogni esercizio pu\u00f2 effettuare vendite sottocosto solamente tre volte nel corso di un anno<br \/>\n4. il numero delle referenze (ovvero dei prodotti) oggetto di ciascuna vendita sottocosto non pu\u00f2 essere superiore a cinquanta<br \/>\n5. non pu\u00f2 essere effettuata una vendita sottocosto se non \u00e8 decorso almeno un periodo pari a venti giorni dalla precedente, salvo che per la prima vendita sottocosto dell\u2019anno.<\/p>\n<p><strong>CONDIZIONI GENERALI<\/strong><br \/>\n1. Ai fini del computo del numero di giorni indicati,sono da escludersi i giorni di chiusura dell\u2019esercizio commerciale (domeniche, festivit\u00e0, mezze giornate di chiusura infrasettimanale)<br \/>\n2. Nel caso in cui la vendita sottocosto riguardi pi\u00f9 esercizi commerciali ubicati nel medesimo Comune della stessa Azienda, \u00e8 ammessa una sola comunicazione con l\u2019indicazione dell\u2019ubicazione di ogni singolo esercizio; \u00e8 inteso che tutti gli altri elementi dovranno essere specificati per ogni singolo esercizio (referenze, durata, ecc.)<\/p>\n<p><strong>APPLICABILITA\u2019 DELLA NORMATIVA &#8211; D.P.R. 218\/2001<\/strong><br \/>\nLe vendite sottocosto rientrano nelle vendite straordinarie effettuate dall\u2019esercente dettagliante<br \/>\nLa normativa sul sottocosto non si applica agli esercenti il commercio su aree pubbliche e agli esercenti il commercio all\u2019ingrosso<br \/>\nNon si applica altres\u00ec a chi esercita le forme speciali di vendita quali: spacci interni, vendita per corrispondenza, su catalogo, televisione o altri sistemi di comunicazione, vendita tramite internet, vendita presso il domicilio dei consumatori e vendita tramite apparecchi automatici.<\/p>\n<p><strong>DIVIETO DI EFFETTUARE LE VENDITE SOTTOCOSTO<\/strong><br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 1 del D.P.R. 218\/2001, E\u2019 VIETATA la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 50% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l\u2019esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza. Per \u201cgruppo\u201d si intende una pluralit\u00e0 di imprese commerciali, controllate da una societ\u00e0 o collegate ai sensi dell\u2019art. 2359 del codice civile, ovvero all\u2019interno della quale vi sia comunque la possibilit\u00e0 di stabilire politiche comuni di prezzo. Sono vietati gli annunci ed i messaggi pubblicitari, effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni non consentite dal D.P.R. 218\/2001.<\/p>\n<p><strong>OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AL CONSUMATORE<\/strong><br \/>\nAi fini della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le vendite sottocosto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:<br \/>\n1. Specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all\u2019esterno o all\u2019interno del locale di vendita, recante l\u2019indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ogni referenza e del periodo temporale della vendita.<br \/>\n2. Inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all\u2019interno dell\u2019esercizio commerciale. Nel caso dell\u2019impossibilit\u00e0 di rispettare, per l\u2019intero periodo annunciato, le condizioni di cui al punto 1, \u00e8 obbligatorio rendere immediatamente pubblica la fine anticipata dell\u2019offerta (es. in caso di esaurimento della merce in sottocosto), utilizzando i medesimi mezzi di comunicazione. Nel caso in cui siano stati utilizzati messaggi pubblicitari su organi di informazione o mediante depliantes fatti pervenire presso il domicilio dei consumatori e sussistano oggettive difficolt\u00e0 ad avvisare \u201ccon tempestivit\u00e0\u201d il consumatore mediante i medesimi strumenti, \u00e8 possibile considerare detto obbligo assolto purch\u00e8 si proceda alla pubblicizzazione in modo ben visibile sia all\u2019interno che all\u2019esterno dell\u2019esercizio dei prodotti esauriti.<\/p>\n<p>Le disposizioni del D.P.R. 218\/2001 non si applicano alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonch\u00e9 alle vendite disposte dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nell\u2019ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare. Al fine di garantire la tutela del consumatore ed agevolare l\u2019attivit\u00e0 di controllo, alla comunicazione va allegato l\u2019elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto o copia del messaggio pubblicitario.<\/p>\n<p><strong>SANZIONI\u00a0<\/strong>Si rammenta che in caso di violazioni alle disposizioni contenute nelle pagine precedenti (art.1, commi 2,4,5 e 6 e art.3, commi 1 e 2 del D.P.R. 218- \/2001) si applicano le disposizioni previste dall\u2019art.22 della L.P. 4\/2000, ovvero l\u2019applicazione delle SANZIONI amministrative che prevedono il PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA \u20ac 516,46 A \u20ac 3.098,74. Si precisa che in caso di particolare gravit\u00e0 o recidiva pu\u00f2 essere predisposta la chiusura dell\u2019esercizio (max 20 giorni) quale sanzione amministrativa accessoria.<\/p>\n<div class=\"ng-isolate-scope\">\n<h3><\/h3>\n<h3 class=\"ng-binding\"><strong>Adempimenti<\/strong><\/h3>\n<p><strong>PRESENTARE LA PRATICA ESCLUSIVAMENTE SUL PORTALE STAR:<\/strong><\/p>\n<p>Tramite la sezione &#8220;adempimenti tecnici e amministrativi&#8221; della tipologia di esercizio di riferimento (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita) e selezionare l&#8217;endoprocedimento GEN-01, allegando il modulo vendite sottocosto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"\">\n<h3 class=\"ng-binding\"><strong>Modulistica<\/strong><\/h3>\n<table style=\"height: 139px; width: 45.8085%;\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 10px;\">\n<td style=\"height: 10px; width: 166.494%;\"><strong>Descrizione<\/strong><\/td>\n<td style=\"height: 10px; width: 6.21118%;\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 10px;\">\n<td style=\"height: 10px; width: 166.494%;\">modulo vendite sottocosto<\/td>\n<td style=\"height: 10px; width: 6.21118%;\"><a href=\"https:\/\/suap.comune.cecina.li.it\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/3064-vendite-sottocosto.pdf\">scarica file<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 24px;\">\n<td style=\"width: 166.494%; height: 24px;\">Prospetto per elenco prodotti in vendita sottocosto<\/td>\n<td style=\"width: 6.21118%; height: 24px;\"><a href=\"https:\/\/suap.comune.cecina.li.it\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/117930-elenco_prodotti_sottocosto.doc\">scarica <\/a><a href=\"https:\/\/suap.comune.cecina.li.it\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/3064-vendite-sottocosto.pdf\">file<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<div class=\"\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3 class=\"ng-binding\"><strong>Normativa<\/strong><\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/www.mimit.gov.it\/images\/stories\/mise_extra\/70203.pdf\">Circolare Min. 3550\/C &#8211; Vendite sottocosto<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/esporta\/attoCompleto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-06-12&amp;atto.codiceRedazionale=001G0278\">DPR 218\/2001 &#8211; Vendite sottocosto<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DEFINIZIONE VENDITA SOTTOCOSTO\u00a0(art. 15 comma 7 D.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":492,"menu_order":2,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_sitemap_exclude":false,"_sitemap_priority":"","_sitemap_frequency":"","footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-534","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/suap.comune.cecina.li.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/534","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/suap.comune.cecina.li.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/suap.comune.cecina.li.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suap.comune.cecina.li.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suap.comune.cecina.li.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=534"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/suap.comune.cecina.li.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/534\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":545,"href":"https:\/\/suap.comune.cecina.li.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/534\/revisions\/545"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suap.comune.cecina.li.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/492"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/suap.comune.cecina.li.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=534"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/suap.comune.cecina.li.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=534"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}